L'obbligo di sottoporre le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e taratura opera anche per il Tutor.
L'ultima sentenza:
Inostri esperti di Infortunistica Stradale rendono noto che dopo la sentenza costituzionale n. 113/2015 tutti gli strumenti di misurazione della velocità devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
La suprema Corte:
In caso di contestazioni sull'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sull’attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo fede privilegiata.
Le verifiche degli apparecchi di misurazione della velocità:
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, c. 6, C.d.S., a opera della Consulta (n. 113/15), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e in ipotesi di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate.
Più di recente la Corte di Cassazione (Sez. II, Ordinanza n. 22015/2022) aveva osservato:
"La giurisprudenza di questa Corte ha in effetti, ed in più occasioni, rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, ivi incluse quelle rientranti nella tipologia oggetto di causa, essendo irrilevante che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi - palesandosi la necessità di dimostrare o attestare con apposite certificazioni di omologazione e conformità il loro corretto funzionamento".
Anche il Tutor va verificato periodicamente!
Con la pronuncia del 6 marzo 2023 la corte di legittimità, per contro, ha ribadito che anche il sistema "SICVE-Tutor" deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in presenza di contestazioni da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.
Serve la prova dell’omologazione e della taratura:
Tale prova non può essere fornita con mezzi differenti dalle certificazioni di omologazione e conformità, e la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, che non riveste fede privilegiata e, quindi, non fa fede fino a querela di falso, in ordine all'attestazione, frutto di percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato.
È quindi a carico della P.A., in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento.
Il principio di diritto:
"L'obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992 (Corte cost. n. 113/15), di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura opera anche per il sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor".
In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultima fede privilegiata".
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