Le imprese di assicurazione saranno tenute a praticare sconti significativi all'RC Auto in presenza delle nuove condizioni, da verificarsi all’atto della firma del contratto o dei suoi rinnovi.
Polizza RC Auto:
Scatola nera, premio, riparazione e officine convenzionate, risarcimento del danno in caso di incidente stradale, il nuovo ddl Concorrenza.
Il nuovo ddl Concorrenza prevede una corposa mole di norme di cui saranno destinatarie proprio le compagnie assicurative.
Sconti obbligatori in favore dei clienti.
Le imprese di assicurazione saranno tenute a praticare sconti significativi all'RC Auto (un’occasione sprecata la mancata quantificazione di tali sconti) in presenza delle seguenti condizioni, da verificarsi in precedenza o all’atto della firma del contratto o dei suoi rinnovi:
– qualora il cliente assicurato accetti di sottoporre il proprio veicolo a un’ispezione preventiva;
– qualora il cliente accetti di installare, su proposta dell’assicurazione, meccanismi elettronici (cosiddette scatole nere) che registrano l’attività dell’auto o ulteriori dispositivi volti a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in caso di incidente stradale;
– qualora vengano installati, su proposta dell’impresa assicuratrice, meccanismi elettronici di blocco del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolico da parte del conducente superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione dei veicoli;
– qualora l’assicurato rinunci alla possibilità di cedere il diritto al risarcimento del danno, in caso di sinistro, in favore di terzi senza il consenso dell’assicurazione. Spesso infatti avviene che, dopo un incidente, l’assicurato ottenga, dal proprio meccanico di fiducia, la riparazione gratuita del mezzo, dietro cessione, in favore di quest’ultimo, del diritto al risarcimento che sarà successivamente liquidato dall’assicurazione. In pratica l’officina si sostituisce al danneggiato nella richiesta dell’indennizzo (possibilità ritenuta lecita dalla giurisprudenza). Si mira così a evitare accordi fraudolenti ai danni delle compagnie;
– qualora l’assicurato, a seguito di un sinistro, rinunci alla possibilità di chiedere un risarcimento in denaro, ma accetti di far semplicemente riparare il proprio mezzo da un’officina convenzionata con l’assicurazione, di fiducia di quest’ultima (salvo, ovviamente, il risarcimento per gli eventuali danni alla persona). Ciò subordinatamente al fatto che non vi sia un concorso di colpa. L’assicurazione dovrà comunque garantire una idonea garanzia per le riparazioni effettuate dalle proprie officine, che non sia inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria;
– in alternativa al punto precedente, qualora il danneggiato si impegni a fornire, in caso di sinistro, informazioni relativamente al soggetto che procederà alla riparazione del mezzo, stabilendo un termine massimo per consentire all’impresa di assicurazione di effettuare le opportune verifiche finalizzate alla stima dell’ammontare del danno prima che le riparazioni siano effettuate.
Sebbene il testo della nuova norma parli genericamente di “significativi sconti”, sarà obbligo dell’assicurazione, in sede di emissione del preventivo (quindi prima della firma del contratto), evidenziare l’ammontare preciso dello sconto praticato in caso di accettazione di una delle predette condizioni da parte del cliente.
Nel caso di accettazione di installazione di scatola nera o altri dispositivi simili, la riduzione del premio praticata dalla compagnia dovrà essere superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall’assicurato per montare detti apparecchi elettronici.
Trasparenza in sede di firma del contratto
Altre misure sono previste per garantire la massima tutela del consumatore, la trasparenza delle condizioni di polizza e dei relativi costi, in sede di stipula del contratto.
Il ddl Concorrenza, infatti, stabilisce che l’assicurazione, prima di far sottoscrivere la polizza al proprio cliente, è tenuta a informarlo, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, dei premi offerti da tutte le imprese concorrenti, relativamente al “contratto base”.
A tal fine l’assicuratore fornisce i premi offerti dalle imprese concorrenti mediante collegamento internet al “preventivatore” consultabile sul sito internet dell’IVASS e senza obbligo di stampa su carta.
L’assicurazione è altresì obbligata a fornire informazioni sui premi offerti da almeno due imprese di assicurazione relativamente al medesimo contratto base.
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