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Risarcimento danni da infiltrazioni

  • Immagine del redattore: Bozzolan Alessandro
    Bozzolan Alessandro
  • 6 ago 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 23 apr 2024

Se hai subito un danno da infiltrazioni, provocate da una perdita della conduttura condominiale o del vicino di casa, puoi chiedere il risarcimento entro cinque anni dal momento in cui il danno si è manifestato.

Risarcimento danni da infiltrazioni

Risarcimento per infiltrazioni:

Divieto di produzione delle prove documentali in secondo grado anche se esse servono per dimostrare l’interruzione dei termini.

Se il tuo appartamento ha subito un danno da infiltrazioni, provocate da una perdita della conduttura condominiale o del vicino di casa, ricorda che devi richiedere il risarcimento danni entro cinque anni dal momento in cui il danno si è manifestato.

Tale termine, però, almeno in teoria, potrebbe prolungarsi fino “all’infinito” se, prima della sua scadenza, invii una raccomandata a.r. di diffida al responsabile, sollecitandolo al pagamento del risarcimento.

In tal caso, dal ricevimento della suddetta richiesta, ricominciano a decorrere ulteriori cinque anni.

E così via.

Dovrai fare molta attenzione a conservare le diffide con le relative prove dell’avvenuto ricevimento (raccomandata a.r.) e questo perché andranno prodotte in un eventuale giudizio per dimostrare al giudice che la prescrizione è stata interrotta prima della scadenza dei termini.

La Cassazione, peraltro, ha precisato, in una sentenza di qualche giorno fa, che non c’è modo di produrre tale documentazione in un successivo grado di giudizio (per esempio, in appello): l’unica occasione per depositarla – e non vedersi rigettata la domanda per intervenuta prescrizione – è solo il primo grado.


La vicenda:

Nel caso di specie, l’avvocato del proprietario di un immobile, a cui era stato negato il diritto al risarcimento per infiltrazioni sulla scorta dell’intervenuta prescrizione quinquennale, aveva depositato solo in secondo grado una prova documentale “chiave” che avrebbe dimostrato l’interruzione dei termini (si trattava, in particolare, di un accertamento tecnico preventivo, fatto dal consulente nominato dal tribunale).

Secondo il legale, il divieto (previsto dal codice di procedura civile) di produrre nuove prove in appello, riguarda solo testimonianze, interrogatori e giuramenti (cosiddette “prove costituende”) e non anche i documenti (cosiddette “prove precostituite”).

La Corte ha ritenuto non corretta questa interpretazione.

La motivazione:

La Cassazione ribadisce il principio secondo cui, in secondo grado, non possono essere introdotte nuove prove, sia che si tratti di testimoni che di documenti (salvo che la parte dimostri di essere stata nell’impossibilità, per causa a essa non imputabile, di poterli produrre prima o il giudice non li ritenga indispensabili per la decisione).

Dunque, non resta che conservare sempre le prove delle lettere (e delle ricevute di consegna) che hanno interrotto la prescrizione.

Diversamente, il condomino danneggiato dovrà mettere mano al portafogli.


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