Guida 2024, ricorso per contestare una multa al prefetto.
- Bozzolan Alessandro
- 29 apr 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 30 apr 2024
Guida pratica (con modello di ricorso scaricabile) sui termini, il contenuto e le modalità di presentazione del ricorso per contestare una multa.

Ricorso per multa non dovuta:
Ricevuta la contestazione immediata o la notifica differita di un verbale di accertamento di violazione al codice della strada, l’interessato, in alternativa al pagamento in misura ridotta della sanzione, può proporre ricorso al Prefetto.
Nozione e normativa di riferimento
Il ricorso al Prefetto, disciplinato dagli art. 203 e 204 C.d.S., costituisce un’ipotesi di ricorso gerarchico (c.d. improprio) avverso il verbale, mediante il quale si attiva una forma di tutela in sede amministrativa.
Secondo i nostri esperti in materia di Infortunistica Stradale, può presentare ricorso esclusivamente il soggetto destinatario dell’obbligo al pagamento della sanzione, sia in qualità di autore della violazione, sia in qualità di obbligato in solido, che abbia interesse all'annullamento del verbale.
Termini e competenza
Il ricorso deve essere presentato nel termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla data di contestazione o notifica della violazione.
Organo competente è il Prefetto del luogo della commessa violazione.
Il diritto a ricorrere si estingue per acquiescenza del trasgressore.
Questi, infatti, può dimostrare di accettare il provvedimento della P.A. con un comportamento positivo:
mediante il pagamento in misura ridotta - la qual cosa comporta l’estinzione del procedimento amministrativo, con conseguente inammissibilità del ricorso
o inerte:
il decorso del termine per proporre ricorso, che comporta il consolidarsi del verbale in titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale.
Modalità di presentazione
Il ricorso può essere presentato:
1) personalmente mediante deposito all’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore, che ne rilascia ricevuta;
2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la cui data di presentazione è quella di spedizione, indirizzata all’Ufficio o Comando da cui dipende l’agente accertatore, oppure direttamente al Prefetto.
In tale ultimo caso, l’Autorità Amministrativa dovrà trasmettere il carteggio, entro 30 giorni dalla ricezione, all'organo accertatore per la necessaria istruttoria;
3) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), sottoscritta con firma digitale autenticata dalla persona legittimata o, in alternativa, recante in allegato, in formato PDF, il testo del gravame firmato (cfr. Ministero dell’Interno, circolare n. 17166, dell’11/11/2014).
<Non occorre il patrocinio di un avvocato>

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