Il nuovo modulo con la richiesta di risarcimento alla propria assicurazione deve contenere l’indicazione dei testimoni poiché, diversamente, non si ha più la possibilità di chiamarli in causa.
Il caso
Sei stato urtato da un’auto che proveniva da un incrocio.
A seguito dell’incidente stradale, tu e l’altro automobilista vi siete fermati e avete discusso sulle responsabilità.
Poiché non c’è uniformità di vedute sulla dinamica del sinistro e sulle relative colpe non avete compilato il modulo CAI (modulo di constatazione amichevole dell’incidente).
Poiché ritieni di essere dalla parte della ragione è tua intenzione informarne subito l’assicurazione per ottenere, quanto prima, il risarcimento del danno.
Ma per fare ciò sai bene che non puoi andare a «mani vuote», ma devi depositare una denuncia di sinistro.
Tutte le formule e i moduli che hai trovato su internet, però, non sono aggiornati con l’ultima modifica di qualche mese fa che ti impone un onere supplementare, quello della indicazione dei testimoni.
Si tratta di un aspetto delicatissimo che, se non curato correttamente, potrebbe pregiudicarti fortemente nel caso in cui l’assicurazione non voglia pagarti e tu sia costretto ad andare in causa.
La denuncia di sinistro deve indicare i testimoni
La legge annuale per il mercato e la concorrenza ha modificato il codice delle assicurazioni prevedendo l’obbligo, per il danneggiato che richiede il risarcimento, di indicare nella denuncia di sinistro anche il nome dei testimoni presenti al momento dell’incidente stradale.
Ciò vale però solo per gli incidenti con danni solo a cose (ossia alle auto) e non quelli con danni alle persone (ossia in presenza di feriti).
Se il danneggiato dimentica di indicare il nome dei testimoni, l’assicurazione gliene deve fare apposita richiesta con una raccomandata a.r. da inviare entro 60 giorni dalla denuncia; la lettera deve precisare le conseguenze processuali in caso di mancata risposta.
L’assicurato deve rispondere con raccomandata a.r. entro i successivi 60 giorni.
Ulteriori testimoni possono essere identificati direttamente dalla compagnia di assicurazione entro lo stesso termine.
In caso di mancato ottemperamento a tale obbligo, se dovesse sorgere una causa, il giudice non potrebbe accogliere, tra le richieste di prova, i testimoni indicati dal danneggiato che non sono stati dichiarati all’assicurazione nella denuncia di sinistro.
Difatti, secondo la nuova legge, i testimoni identificati successivamente a tali termini non possono più essere sentiti in una eventuale causa salvo che il giudice ritenga comprovata un’oggettiva impossibilità alla loro tempestiva identificazione.
È chiaro che, in caso di mancanza dei testimoni, vincere il giudizio sarà estremamente difficile (salvo vi sia un verbale della polizia che, però, nel caso di sinistri senza feriti, difficilmente interviene).
Cos'è e a cosa serve la denuncia di sinistro?
La denuncia di sinistro contiene l’esposizione dei fatti, narrata dall'assicurato, relativi all'incidente stradale e, se questi non ha colpa, anche la richiesta di risarcimento del danno. In pratica si tratta di una dichiarazione con cui il conducente da un lato racconta e descrive come è avvenuto il sinistro e dall'altro lato chiede di essere ripagato dei danni subiti.
La denuncia di sinistro serve quindi sia a rendere edotta l’assicurazione dell’incidente stradale, sia a far decorrere i termini per ottenere il risarcimento (60 giorni per gli incidenti con danni solo ai mezzi; 90 giorni per gli incidenti con feriti).
La denuncia di sinistro permette anche all'assicuratore di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l’entità del danno prima che possano disperdersi le eventuali prove.
Entro quanto tempo va inviata la denuncia di sinistro?
La denuncia di sinistro va presentata entro 3 giorni dall'incidente stradale o da quello in cui il danneggiato ne ha avuto conoscenza (si pensi al caso di auto parcheggiata sul margine del marciapiedi e tamponata da una in circolazione).
La polizza può prevedere un termine più ampio dei tre giorni.
Che succede se l’assicurato presenta la denuncia di sinistro in ritardo o non la presenta affatto?
L’assicurazione può ridurre la misura del risarcimento (ma non può negarlo completamente), dando prova di aver da ciò subito un pregiudizio.
In particolare quando l’assicurato non rispetta gli obblighi:
per colpa, cioè per ignoranza o negligenza: l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio che ha subito a causa dell’inerzia dell’assicurato. Egli deve però dimostrare sia il pregiudizio, sia che esso è dovuto a tale violazione;
per dolo, cioè con la precisa volontà di non osservarli pur sapendo della loro esistenza: l’assicuratore può rifiutarsi di pagare l’indennizzo. Spetta all'assicuratore l’onere di provare l’esistenza del dolo. In mancanza di prova valida, l’inadempimento si presume per colpa.
se l’assicurato non rispetta gli obblighi per una causa a lui non imputabile, come ad esempio per un caso di forza maggiore o per il fatto doloso o colposo di terzi, non è prevista alcuna sanzione, e l’assicuratore è tenuto ad adempiere regolarmente la sua prestazione.
Entro quanto tempo si prescrive il diritto al risarcimento?
Ultimo aspetto da trattare, prima di parlare della nuova formula di denuncia di sinistro, è quello relativo alla prescrizione del diritto al risarcimento.
Il danneggiato non può più avanzare pretese dall'assicurazione se sono decorsi più di due anni dal sinistro.
Tuttavia la con la denuncia di sinistro interrompe il termine che inizia a decorrere da capo dal giorno successivo al suo ricevimento.
L’assicurato può ulteriormente interrompere i termini con ulteriori diffide inviate sempre con raccomandata a.r. alla propria assicurazione.
Come inviare la denuncia di sinistro
Come detto in apertura è necessario avere la prova del ricevimento della denuncia di sinistro.
Per cui è consigliabile inviarla con raccomandata a.r., con posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata consegnata a mano e controfirmata per accettazione, ma come sempre vi consigliamo di rivolgervi a professionisti che si occupano di infortunistica stradale.
Per rimanere sempre aggiornato vai alla pagina: News & Aggiornamenti