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News e approfondimenti

Incidente stradale, rimborso auto sostitutiva.

A seguito di incidente stradale e fermo del mezzo per riparazione scatta il diritto per il danneggiato al rimborso delle spese sostenute per il noleggio di un’auto sostitutiva.

Non serve provare la necessità:

La Cassazione pone fine alle dispute sui noleggi: non serve provare “la necessità”.

La compagnia aveva rifiutato il pagamento delle spese relative al nolo del veicolo sostitutivo con la motivazione, non particolarmente originale, che il danneggiato non avrebbe fornito la impalpabile ed eterea “prova della necessità” del nolo di un mezzo sostitutivo.

Ora la Cassazione (ordinanza 27389/22) ha chiarito che dinieghi così motivati sono, non solo pretestuosi, ma anche infondati.

L’unico onere del danneggiato è infatti quello di dimostrare di aver noleggiato effettivamente un veicolo in conseguenza del danneggiamento del proprio e dunque dimostrare che vi è stato un danno patrimoniale.

Una tale dimostrazione è infatti sufficiente a provare il danno secondo le normali regole presuntive.


La conseguenza?

La prova che le spese per il noleggio sono dovute al fermo tecnico non consiste nella dimostrazione che il proprietario “avesse davvero la necessità di servirsene”, ossia nella dimostrazione dell’uso della vettura sostitutiva, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo.

Ora è facile immaginare che la linea difensiva dei debitori si attesterà su altro: esibizione di contratti, pretese verifiche di tipo amministrativo e quant’altro.

I debitori però si attestano su una linea per loro assai rischiosa: sono infatti considerate in ogni caso aggressive dal Codice del Consumo le pratiche che consistono nel richiedere documenti che possono ragionevolmente essere considerati non pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta risarcitoria.

E le compagnie, che oppongono ostacoli al libero noleggio, lo fanno non a caso ma perché spingono per noleggiatore in proprio o attraverso servizi convenzionati.


Interviene anche l'Antitrust:

Si tratta di una deriva anticoncorrenziale molto scivolosa tanto più che ultimamente le imprese non hanno certo un buon rapporto con l’Antitrust, come insegna la maximulta di cinque milioni inflitta a luglio ai due principali player del mercato RC auto.

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