Si può sottoscrivere la cessione di credito senza chiedere il consenso all’assicurazione. Sarà la carrozzeria a trasmettere copia del contratto direttamente alla compagnia o al perito.
L’automobilista che ha subito un sinistro e che detiene un diritto a essere risarcito da una compagnia assicuratrice, può effettuare una cessione del credito alla carrozzeria, quale controvalore della riparazione eseguita.
Cessione del credito alla carrozzeria:
In caso di incidente stradale, l'auto carrozzeria può proporci di firmare un accordo e provvedere essa stessa a riparare l’autovettura.
In questi casi, dal punto di vista giuridico, si pone in essere una cessione di credito.
Da essa possono derivare vantaggi e svantaggi.
L’officina potrà proporre un accordo in base al quale riparerà l’autovettura senza far pagare nulla e, in cambio, riscuoterà al posto dell’assicurato la somma dovuta dall’assicurazione. In questo caso, il credito derivante dal risarcimento del danno (al solo mezzo e non alla persona) si trasferisce dal danneggiato alla carrozzeria.
Questo tipo di contratto si chiama cessione di credito.
Oltre a trasferire il diritto, il danneggiato cede alla carrozzeria anche il rischio della liquidazione.
Ciò poiché, a priori, non è possibile sapere se e quanto l’assicurazione pagherà.
In ogni caso, se si firma una cessione di credito non si potrà più chiedere alcun risarcimento all’assicurazione, né promuovere azione legale nei suoi confronti.
Il vantaggio è che non si deve anticipare alcuna somma di denaro per riparare l’auto.
Si può sottoscrivere la cessione di credito senza chiedere il consenso all’assicurazione, sarà la carrozzeria a trasmettere copia del contratto direttamente alla compagnia o a consegnare i documenti al perito.
In caso di indennizzo diretto, in presenza di #constatazioneamichevole (scaricala editabile qui) alcune polizze prevedono già la possibilità di rivolgersi a carrozzerie convenzionate.
In questo caso, non opera una cessione di credito, ma un vero e proprio risarcimento in forma specifica.
L’assicurazione infatti può scegliere di risarcire il danno o per equivalente (cioè attraverso il pagamento in denaro, a seguito di stima del perito o su presentazione di fattura di riparazione) oppure provvedendo essa stessa – attraverso officine autorizzate dislocate sul territorio – a riparare l’autovettura.
Se si rivolge a una carrozzeria convenzionata, il danneggiato non dovrà pagare nulla.
Tali officine infatti pattuiscono prezzi standard con le assicurazioni che liquidano così le riparazioni.
Risarcimento in forma specifica e per equivalente sono tra loro alternativi: se si sceglie il primo, se ci si rivolge cioè ad una carrozzeria convenzionata, non si potrà poi chiedere all’assicurazione il risarcimento in denaro.
Attenzione alla clausola di esclusione
Infortunistica Consulting ritiene opportuno chiarire che esiste la facoltà (prevista dallo stesso art. 1260) da parte del debitore (compagnia di assicurazione) di escludere il diritto di cessione del credito, inserendo la clausola di esclusione nella polizza sottoscritto dal cedente (assicurato).
In questo caso, il patto non è opponibile al cessionario (carrozzeria) a meno che non si provi che la carrozzeria lo sapesse nel momento della cessione.
Inoltre, tale esclusione può valere solo in caso di risarcimento diretto da parte della propria impresa di assicurazione e non in caso di risarcimento ordinario ovvero quando a pagare è chiamata la compagnia di controparte.
Si tratta, quindi, di una palese clausola vessatoria rispetto alla quale ci sono già numerose sentenze sfavorevoli alle compagnie.
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