Il passeggero che viaggia a bordo di un veicolo a motore, che rimane vittima di un incidente stradale, può richiedere di essere risarcito dei danni o delle lesioni subite indipendentemente dalla responsabilità dello stesso come previsto dall'art. 141 del codice delle assicurazioni private.
Art. 141. Risarcito il passeggero
Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
Come ottenere il risarcimento:
Innanzitutto, precisano i tecnici di Infortunistica Stradale, il risarcimento del danno subito dal passeggero di un veicolo a motore è dovuto anche se si tratta di un familiare, di un amico, di un collega e addirittura se fosse un trasportato di cortesia come un autostoppista.
La richiesta di Risarcimento Danni deve essere promossa nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale lo stesso trasportato viaggiava al momento dell’incidente ed indipendentemente dal fatto che il conducente di questa vettura sia o meno il responsabile del sinistro, in quanto a chiusura della pratica la stessa potrà poi rivalersi nei confronti della compagnia del veicolo eventualmente responsabile del sinistro (nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150).
Quando la Compagnia può negare il risarcimento?
Vi sono alcune eccezioni che limitano il risarcimento del danno del trasportato, ad esempio che il sinistro sia dovuto al caso fortuito.
Eccezione espressamente stabilita all'applicabilità dell’art. 141 del codice delle Assicurazioni è dunque l’ipotesi di caso fortuito, da intendere come un fattore estraneo, eccezionale ed imprevedibile che provochi il sinistro e di conseguenza la lesione al trasportato, nello specifico quando nessuna responsabilità ricade sui conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Il codice delle Assicurazioni:
Il Codice delle Assicurazioni Private è una legge di principi e di attribuzione di poteri che stabilisce le norme fondamentali e definisce le competenze dell’IVASS.
In particolare attribuisce all’Istituto il potere di emanare norme secondarie (Regolamenti, Provvedimenti, ecc.) e di adottare interventi di carattere prudenziale.
Maggiori informazioni: Codice delle Assicurazioni
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