L'analisi della disciplina degli eventi eccezionali e imprevedibili idonei a sollevare un soggetto da responsabilità sia in sede civile sia in sede penale.
Introduzione:
Tra i principi che reggono il nostro ordinamento, uno dei più rilevanti è quello che disciplina la responsabilità: chi cagiona ad altri un danno è tenuto a risarcirlo.
In determinati casi, tuttavia, la responsabilità del soggetto agente è esclusa.
Ciò avviene, ad esempio, quando il fatto è derivato da caso fortuito o causa di forza maggiore.
Vediamo di cosa si tratta.
Il concetto di caso fortuito:
In ambito civilistico il caso fortuito è un evento imprevedibile e inevitabile che si verifica indipendentemente dalla volontà e dall'agire di una persona rendendo impossibile l'adempimento di una obbligazione o il riconoscimento di una responsabilità.
Per usare un termine meno tecnico potremmo far corrispondere il caso fortuito al concetto comune di "fatalità".
Si pensi ad esempio a una frana, a un terremoto, a una valanga di neve.
La causa di forza maggiore
Concetto analogo e spesso sovrapposto a quello di caso fortuito è quello di forza maggiore.
Anche esso, infatti, è un evento imprevedibile e inevitabile che, tuttavia, va identificato in una forza alla quale non è oggettivamente possibile resistere.
Si pensi, questa volta, a una raffica di vento, al fatto del terzo o all'ordine della pubblica autorità.
Entrambi i concetti, in ogni caso, assolvono la medesima funzione di escludere potenzialmente la responsabilità.
Una norma specifica sul caso fortuito e la forza maggiore è l'art. 45 del codice penale secondo cui
"Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore".
Il caso fortuito nell'infortunistica stradale
Il caso fortuito assume un ruolo di particolare rilievo nella disciplina dell'infortunistica stradale:
in numerosi casi, infatti, la sua sussistenza esclude l'obbligo risarcitorio da parte delle compagnie di assicurazione o del soggetto responsabile.
Ad esempio, facendo applicazione dell'articolo 2051 del codice civile, l'ente custode di una strada sulla quale si è verificato un sinistro è esonerato dal risarcimento del danno che da esso sia derivato solo nel caso in cui provi il fortuito.
Al di là delle applicazioni che possono essere fatte di tale norma e di quella di cui all'articolo 2052 (che, come visto, regolamenta il danno cagionato da animali), non è possibile trovare nel codice civile nessuna disposizione che disciplini espressamente il caso fortuito rispetto alla circolazione dei veicoli.
La giurisprudenza:
A sopperire, tuttavia, ci ha pensato la giurisprudenza, che ha più volte utilizzato il caso fortuito per escludere la responsabilità derivante dalla circolazione.
Tra tutte, particolarmente interessante è una risalente sentenza del 20 gennaio 1989, emessa dal Tribunale di Brindisi, nella quale si è affermato che
"l'esimente del caso fortuito consiste in un elemento imprevisto e imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come unica causa efficiente di esso; di conseguenza, lo scoppio improvviso di uno pneumatico di un'autovettura, con conseguenti sbandamento e capovolgimento della stessa e ferimento degli occupanti, costituisce, in mancanza di ogni elemento di colpa concorrente del conducente, sia sotto il profilo della velocità di marcia sia sotto quello del controllo dello stato di usura del copertone, un'ipotesi di caso fortuito".
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