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Auto senza assicurazione.

  • Immagine del redattore: Bozzolan Alessandro
    Bozzolan Alessandro
  • 27 apr 2023
  • Tempo di lettura: 2 min

La circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa comporta, in caso di sinistro, la non meritevolezza della tutela risarcitoria.


La sentenza:

Con questa recentissima sentenza il Tribunale di Napoli aggiunge un importante tassello in materia di tutela risarcitoria del veicolo che circola privo di copertura assicurativa.

Il Tribunale ha negato il risarcimento in favore degli attori partendo dal presupposto che dagli atti di causa risultava acclarato che il motoveicolo attoreo circolava in spregio all’art. 193 C.d.S. e cioè privo di copertura assicurativa, ha ritenuto che:

La circolazione di un veicolo privo di copertura assicurativa comporti la non meritevolezza della tutela risarcitoria.


Il Tribunale ha così motivato la propria decisione:

l’aver posto in circolazione ed utilizzato, un veicolo che a causa della sua scopertura, ai sensi dell’art. 193 C.d.S. e 122 del C.d.A., non poteva assolutamente circolare, costituisce un comportamento illecito ed illegittimo così grave (non occorre che assurga a reato per potersi definire grave) da essere immeritevole di tutela da parte dell’ordinamento;

Non può accordarsi il risarcimento ad un bene (salute o veicolo) quando il bene è in una situazione contra legem perché manca il bene della vita la cui ingiusta lesione può configurare il danno risarcibile nel senso che la lesione non può qualificarsi ingiusta atteso che lo Stato non può tutelare un soggetto, i due Terracciano nel caso de quo, che concorra a causare il danno subito con un comportamento posto contro le leggi dello Stato;

Del resto sarebbe paradossale consentire ad un soggetto di adire un giudice per chiedere la tutela ai sensi di una legge, l’attuale Decreto legislativo n 209/2005, che si è volontariamente violata.

L'ordinamento non può riconoscere tutela alla perdita e cioè alla conseguenza negativa provocata da una altrui condotta non lesiva di interessi meritevoli di tutela e cioè di comportamenti non approvati e non tutelati dall’ordinamento, e questo anche nei casi in cui la condotta altrui risulti non iure, e quindi in contrasto con regole giuridiche di comportamento.

Le domande degli attori, pertanto, sono state rigettate con condanna alle spese di lite.


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