Cane scappa dal cancello e morde il passante
- Bozzolan Alessandro
- 21 apr 2023
- Tempo di lettura: 2 min
Anche il mal funzionamento del cancello elettrico deve essere prevedibile e non rientra nel caso fortuito, per cui il proprietario del cane è responsabile di eventuali danni che causa l'animale domestico.

Introduzione:
Il proprietario risponde dei danni procurati dal proprio animale (anche se fuggito) salvo dimostri il caso fortuito, ossia che l’evento era imprevedibile e inevitabile.
Cosa prevede il codice civile:
In buona sostanza, l’uomo deve dimostrare di aver fatto di tutto, e con l’ordinaria diligenza, per prevenire e impedire il verificarsi di situazioni potenzialmente pericolose.
Certo, questo non vuol dire tenere il cane, dalla mattina alla sera, legato a una corda in cortile, né tantomeno la prevenzione impone la presenza costante del padrone accanto all’animale.
Vien da sé che, in caso di giardino, il cane deve essere libero di circolare in uno spazio ragionevole.
Ma che succede se, nonostante la presenza di un cancello elettrico, riesce a scappare dal recinto e procura un morso a un passante?
Chi è responsabile?
Secondo i nostri esperti di risarcimento danni, la risposta viene fornita da una sentenza della Cassazione di questi giorni.
La verifica della sussistenza del “caso fortuito” (necessaria per scagionare il padrone) si deve spostare, in questo caso, dal comportamento dell’animale al funzionamento del cancello.
In pratica se – con maggiore accortezza – fosse stato possibile prevedere la rottura della recinzione elettrica allora sì che c’è responsabilità (si pensi al caso in cui l’evento si sia già verificato in passato o se la stessa sia palesemente difettosa, vecchia e usurata).
E questo perché il padrone dell’animale deve predisporre tutte le garanzie affinché il quadrupede non costituisca pericolo per terzi.
In conclusione:
Nel caso di specie, il cancello automatico dell’abitazione del padrone dell’animale si era aperto per un malfunzionamento, dovuto a una interferenza coi telecomandi di altri cancelli, come era accaduto, in passato, per altri condomini.
Ma, a detta della Suprema Corte, ciò non è sufficiente a liberare il proprietario del cane dalla ipotesi di responsabilità per il reato di “lesioni colpose”.
Dunque, il danno al cancello, che consenta al cane di scappare, può certamente rientrare nel caso fortuito e liberare il padrone da ogni responsabilità, ma l’evento doveva essere, in astratto, imprevedibile anche usando l’ordinaria diligenza e ogni scrupolo possibile. Diversamente, non c’è scampo alla richiesta di risarcimento del danno.

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